Decreto del presidente della Repubblica del 22
ottobre 1987
Denominazione di origine controllata del vino
"Ruchè di Castagnole Monferrato"
Articolo 1. La
denominazione di origine controllata "Ruché di Castagnole
Monferrato" è riservata al vino rosso che risponde alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione.
Articolo 2. Il vino "Ruché di
Castagnole Monferrato" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dal vitigno "Ruchè" per almeno il 90/%. Possono
concorrere alla produzione di detto vino anche le uve dei
vitigni Barbera e/o Brachetto presenti nei vigneti fino ad un
massimo del 10%.
Articolo 3. Le uve devono
essere prodotte nella zona di produzione comprendente l'intero
territorio dei seguenti comuni in provincia di Asti:
Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro,
Refrancore, Scurzolengo e Viarigi.
Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del "Ruché di Castagnole Monferrato"
devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte
a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi
idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura e
orientamento adatti, esclusi quelli di fondovalle, e i cui
terreni siano di natura calcarea, argillosa e mediamente
sabbiosa. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i
sistemi di potatura devono essere comunque atti a non
modificare le peculiari caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di
forzatura.
La produzione massima di uva per
ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 90
quintali. A detto limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una
accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi
del 20% il limite medesimo. La resa dell'uva in vino non deve
essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite,
l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.
La
regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di
produzione o di utilizzazione di uva per ettaro per la
produzione del vino D.O.C., inferiore a quello fissato nel
presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini. Su proposta del Comitato nazionale, il Ministero può
variare la determinazione regionale.
Articolo 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'ambito del territorio della provincia di Asti. Le uve
destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Ruché
di Castagnole Monferrato" una gradazione alcolica complessiva
minima naturale di gradi 10,5. Nella vinificazione sono
ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte
a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Articolo 6. Il vino "Ruché
di Castagnole Monferrato" all'atto dell'immissione al consumo
deve corrispondere alle seguenti caratteristiche: - colore:
rosso rubino non troppo carico con leggeri riflessi violacei
talvolta anche tendenti all'aranciato; - odore: intenso
persistente leggermente aromatico, fruttato; - sapore:
secco o amabile, armonico, talvolta leggermente tannico, di
medio corpo con leggera componente aromatica; - gradazione
alcolica minima complessiva: gradi 12; - acidità totale
minima: 5 per mille; - estratto secco netto minimo: 20 per
mille.
E' in facoltà dei Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto,
modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e
l'estratto secco netto.
Articolo 7. Alla
denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "extra",
"fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio",
"riserva" e simili. E' consentita, purché documentatile,
l'indicazione dell'armo della vendemmia delle uve da cui il
prodotto è ottenuto. E' altresì consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali
o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e
non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché la
indicazione di nomi di fattorie o vigneti dai quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino, così
qualificato, è stato ottenuto.
Articolo 8. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Ruché di Castagnole Monferrato" vino che non
risponde alla condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare, è punito a norma dell'articolo 28 del Dpr 12
luglio 1963, n. 930.