Riconoscimento della denominazione di origine
controllata del vino
"Rubino di Cantavenna"
ed approvazione
del relativo disciplinare di produzione.
Articolo 1. La denominazione di origine
controllata "Rubino di Cantavenna" e' riservata al vino che
risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2. Il vino "Rubino di Cantavenna"
deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti
vitigni nelle proporzioni appresso indicate: Barbera
75-90%; Grignolino e Freisa, da soli o congiuntamente fino ad
un massimo del 25%. Le uve devono essere ottenute nella
zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.
Articolo 3. La zona di produzione del vino "Rubino di Cantavenna" e'
costituita dall'intero territorio dei comuni di Gabiano, che
comprende la frazione di Cantavenna, di Moncestino e di
Villamiroglio, nonche' dai territori dell'ex comune di Castel
S. Pietro Monferrato, ora incorporato nel territorio del
comune di Camino.
Articolo 4. Le condizioni ambientali e
di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino
"Rubino di Cantavenna" devono essere quelle tradizionali della
zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le
specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da
considerarsi idonei i vigneti di giacitura ed orientamento
adatti, esclusi quelli di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata
ogni pratica di forzatura.
La resa massima di
uva ammessa per la produzione del vino "Rubino di Cantavenna"
non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vignetoa
coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo
sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve
essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto
alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detto
limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite
medesimo.
La resa massima delle uve in vino non
deve essere superiore al 70%.
Articolo 5. Le operazioni
di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio,
devono essere effettuate nella zona di produzione di cui
all'art. 3. Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino "Rubino di Cantavenna" una gradazione
alcolica complessiva minima naturale di gradi 11. E'
consentita nella misura massima del 15% del volume la
correzione del mosto o vino avente diritto alla denominazione
di origine controllata "Rubino di Cantavenna" con uve, mosti,
filtrati dolci e vini provenienti anche da zone di produzione
diverse da quella delimitata nel precedente art. 3.
Qualora per la correzione venga impiegato mosto
concentrato, questo va calcolato in peso, rispetto al mosto
normale, nel rapporto di uno a tre. Nella vinificazione
sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e
costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche. Il vino "Rubino di Cantavenna" non puo'
essere immesso al consumo se non dopo il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 6. Il vino "Rubino di Cantavenna", all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino
chiaro con riflessi granati; odore: vinoso con leggero
profumo gradevole caratteristico; sapore: asciutto,
armonico e pieno; gradazione alcolica minima complessiva:
gradi 11,5; estratto secco netto minimo: 20 per mille;
acidita' totale minima: 6 per mille.
E' in
facolta' del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, con
proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7. Alla
denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi
"superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e
simili. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati
non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente. E' consentito, altresi', l'uso di
indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano
riferimento a Comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e
localita' - comprese nella zona delimitata nel recedente art.
3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il
vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Articolo 8. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Rubino di Cantavenna" vino che non risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare, e' punito a norma dell'art. 28 del D.P.R. 12
luglio 1963, n. 930.