Riconoscimento della denominazione di
origine controllata del vino
"Malvasia di Castelnuovo Don
Bosco"
Articolo 1. La denominazione di origine
controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" e' riservata
al vino rosso o rosato che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2. La denominazione di origine
controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" e' riservata
al vino ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Malvasia di
Schierano. Possono concorrere alla produzione di detto
vino, anche le uve provenienti dal vitigno Freisa, presente
nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti.
Articolo 3. La zona di produzione del vino a denominazione di
origine controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco"
comprende i territori dei comuni di Albugnano,Castelnuovo Don Bosco, Passerano Marmorito, Pino d'Asti,
Berzano e Moncucco.
Articolo 4. Le condizioni ambientali e di
coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata "Malvasia di Castelnuovo
Don Bosco" devono rispondere a quelle tradizionali della zona,
atte a conferire alle uve ed al vino derivante le specifiche
caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi
idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed
orientamento adatti e posti preminentemente in terreni
argilloso-calcarei, esclusi quelli di fondovalle. I sesti
di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura. La
resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata "Malvasia di Castelnuovo
Don Bosco" non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di
coltura specializzata. A detto limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata
attraverso un'accurata cernita delle uve purche' la produzione
non superi del 20% il limite medesimo. Le uve destinate
alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 10%.
Articolo 5. Le
operazioni di vinificazione e di elaborazione del tipo
spumante devono essere effettuate nell'interno della zona di
produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia,
tenuto conto della situazione tradizionale della zona, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio della provincia di Asti. E' facolta' del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, su
richiesta delle ditte interessate, consentire che tali
operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle
province di Torino, Alessandria e Cuneo a condizione che le
medesime ditte dimostrino di aver tradizionalmente vinificato
le uve atte a produrre il vino D.O.C. in questione negli
stabilimenti di cui trattasi. La resa massima di uva in
vino non deve essere superiore al 70%. Nella vinificazione
sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e
costanti, tra cui in particolare: parziale fermentazione
dell'uva ammostata senza graspi fino a trasformazione in alcol
per almeno 5,5% di gradi svolti e comunque non superiore a 7%;
decantazione del mosto dalla massa fecciosa e torchiatura;
filtrazione del vino con conseguente aggiunta di gelatina
ed altri chiarificanti ammessi; stabilita' del vino
ottenuta mediante ripetute rifermentazioni lente, filtrazioni,
centrifugazioni, refrigerazioni, che devono essere
tempestivamente e ripetutamente effettuate durante tutto il
periodo di conservazione e quindi fino all'imbottigliamento.
Articolo 6. Il vino a denominazione di origine
controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso cerasuolo; odore:
aroma fragante dell'uva in origine; sapore: dolce,
leggermente aromatico, caratteristico; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita'
totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo:
15 per mille.
Il vino a denominazione di origine
controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" puo'
presentarsi piu' o meno frizzante, caratteristica che viene
ottenuta con la rifermentazione in bottiglia o altri
recipienti di immissione al consumo o con rifermentazione in
autoclave.
Il vino a denominazione di origine
controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" nella
tipologia spumante, ottenuto con mosti o vini che rispondono
alle condizioni previste dal presente disciplinare, all'atto
dell'immissione al consumo deve possedere un titolo
alcolometrico volumico totale minimo dell'11%.
Articolo 7. Nella
designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, superiore, riserva, scelto, selezionato
e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano
tali da tranne in inganno il consumatore.
Articolo 8. Il vino a
denominazione di origine controllata "Malvasia di Castelnuovo
Don Bosco" deve essere confezionato, ai fini dell'immissione
al consumo, in bottiglie ed altri recipienti chiusi di
capacita' non superiore a 5 litri.
Articolo 9. Chiunque
produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo con la denominazione di origine controllata "Malvasia
di Castelnuovo Don Bosco" vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione, e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e
31 della legge 10 febbraio 1992, n.
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