Disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata
"Malvasia di Casorzo
d'Asti"
Articolo 1. La denominazione di origine
controllata "Casorzo" o "Malvasia di Casorzo" è riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2. La denominazione di cui all'art. 1 è riservata ai vini
rossi, rosati e passiti ottenuti dalle uve provenienti da
vigneti composti nell'ambito aziendale per almeno il 90% del
vitigno Malvasia di Casorzo; per il complessivo rimanente
possono concorrere da soli o congiuntamente le uve provenienti
dai vitigni Freisa, Grignolino, Barbera e varietà di uve
aromatiche raccomandate o autorizzate nelle province di Asti
ed Alessandria.
Articolo 3. La zona di produzione
del vino di cui all'art. 1 è quella delimitata dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e comprende in
tutto o in parte i territori dei seguenti
comuni :
da
nord verso sud, parallelo 87,70, presso la "C" di Cascina
Volverio, si segue il confine fra i comuni di Grazzano
Badoglio e Ottiglio per circa 400 m (meridiano 47,4) si risale
verso nord-ovest percorrendo la campestre che passa nei pressi
di Cascina Polanello (q. 216) e Conceria. Arrivati al bivio
presso l'attuale ultima casa dell'abitato di Grazzano Badoglio
si svolta a sinistra e si prosegue verso sud arrivando sino al
piazzale cimitero di Grazzano Badoglio mantenendo la campestre
sulla sinistra del cimitero ; a m 50 dopo il cimitero si
mantiene la campestre di destra sino al fondo valle, si risale
il tratto di collina sino all'incrocio della strada
provinciale Grazzano Badoglio Casorzo (meridiano 46). Da tale
incrocio si prosegue sulla strada comunale posta sulla destra
della cappelletta votiva S. Bernardo, che scende a valle
passando vicino al "2" di quota 210 sino ad arrivare in
prossimità di Cascina Orto Gueiso, sita sulla destra di detta
strada ; a tale incrocio s svolta a sinistra, si imbocca
la campestre verso sud, passante tra la Cascina Minogio (q.
213) e Cascina Valara (q. 215), si prosegue sempre verso sud
(in territorio del comune di Grana) costeggiando il Rio Grana
posto sulla destra, si arriva all'incrocio della provinciale
Casorzo Grana. Dall'incrocio, si percorre la provinciale sino
al confine comunale tra Grana e Casorzo (meridiano 46), si
svolta a destra e si prosegue lungo la linea di confine
comunale fra Grana Casorzo per un tratto di circa m 100,
successivamente si segue la linea di confine comunale fra
Casorzo e Montemagno sino al confine della provincia di
Alessandria (parallelo 83,45). Si devia poi verso est seguendo
la carreggiata che porta a quota 239, per risalire lungo la
strada provinciale Casorzo Altavilla verso nord per circa 250
m. Si svolta a destra verso nord-est seguendo la carreggiata
che tocca quota 191 e passa presso la Cascina
Pratochioso ; si taglia così la provinciale Casorzo
Vignale, quindi si risale verso nord passando a destra di
Cascina Morneto e Cascina Guera (q. 175). Dopo un leggero arco
ad est nord-est, si passa tra Fonte Gisgnano e Fonte Salera,
si prosegue per la strada passante vicino al "2" di q. 200, si
continua verso Cascina Baldea, svoltando a destra verso valle
sulla carreggiata posta a circa m 50 prima di detta Cascina.
Costeggiando parallelamente il Torrente Rotaldo, per un
tratto, e attraversando (in prossimità del meridiano 50) si
arriva sulla strada provinciale Fons Salera-Ottiglio. Si
percorre la provinciale verso nord-ovest sino all'incrocio
della strada Ottiglio Casorzo, in prossimità della fornace
(meridiano 49) si svolta a sinistra per Casorzo, si prosegue
per circa m 200, dopodichè mantenendo la carreggiata comunale
per Grazzano posta sulla destra di quota 179, la si percorre
secondo la linea del torrente Rotaldo sino all'incrocio in
prossimità della Cascina Binello segnata in cartina (meridiano
48). Si svolta a sinistra percorrendo la carreggiata, passante
vicino alla "1" di quota 194, si passa in aderenza alla
Cascina Valverio, posta sulla sinistra di detta comunale
proseguendo infine sino al punto di partenza della presente
descrizione, posta in corrispondenza della "C" di Cascina
Valverio.
Articolo 4. Le condizioni ambientali e di
coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all'art. 1, devono rispondere a quelle tradizionali della zona
e/o comunque, devono essere atte a conferire alle uve ed al
vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono
pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione
all'albo di cui all'art. 10 della legge n. 164/1992 unicamente
i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti e
posti preminentemente in terreni argillosi calcarei, esclusi
quelli di fondovalle o pianeggianti o non sufficientemente
soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed
i sistemi di potatura devono essere atti a mantenere le
caratteristiche dell'uva e del vino. E' vietata ogni
pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la
produzione del vino a denominazione di origine controllata di
cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonn. 11 per ettaro
di coltura specializzata. Nelle annate favorevoli i
quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purchè la produzione non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi. La resa massima di uva in vino non deve
essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la
percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza
non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata ; oltre detto limite percentuale decade il
diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il
prodotto.
Articolo 5. Nella vinificazione sono
ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e
costanti atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche. Le operazioni di vinificazione, devono
essere effettuate nell'ambito dell'intera circoscrizione
territoriale dei comuni compresi, anche in parte, nella zona
di produzione specificati nell'art. 3. Le operazioni di
spumantizzazione devono esser effettuate nell'ambito della
circoscrizione territoriale delle province di Asti ed
Alessandria. Le uve destinate alla vinificazione debbono
assicurare al vino di cui all'art. 1 un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 10%. La denominazione di
origine controllata "Casorzo" o "Malvasia di Casorzo" può
essere utilizzata per designare il vino spumante naturale
ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni
previste dal presente disciplinare di produzione, a condizione
che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini, per
la produzione dello spumante, siano effettuate nelle province
di Asti ed Alessandria. Il vino di cui all'art. 1 può
essere elaborato nella tipologia passito purchè le uve fresche
siano state sottoposte ad appassimento sulla pianta sino a
portarle ad un titolo alcolometrico minimo naturale del
15%.
Articolo 6. l vino a denominazione di origine
controllata "Casorzo" o "Malvasia di Casorzo" all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche : colore : da rosso rubino a
cerasuolo (rosato) ; odore, aroma caratteristico e
fragrante ; sapore : dolce, leggermente
aromatico, morbido, caratteristico ; titolo
alcolometrico volumico totale minimo : 10,5 di cui almeno
il 4,5 svolto ; acidità totale minima : 4,5 per
mille ; estratto secco netto minimo : 15 per
mille. Il vino a denominazione di origine controllata
"Casorzo" nella tipologia sopra descritta, all'atto
dell'immissione al consumo può essere caratterizzato, alla
stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride
carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione, che
conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti
chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride
carbonica in soluzione, non superiore a 1,7 bar. Il vino a
denominazione di origine controllata "Casorzo" spumante o
"Malvasia di Casorzo" spumante all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche: colore: rosato più o meno
intenso; odore: aromatico caratteristico; sapore: dolce,
leggermente aromatico, morbido, caratteristico; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11 di cui almeno il 6,5
svolti; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto
secco netto minimo: 15 per mille.
Il vino a
denominazione di origine controllata "Casorzo" passito o
"Malvasia di Casorzo" passito all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche: colore: rosso rubino carico; odore:
intenso, complesso, caratteristico; sapore: dolce,
vellutato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 15 di cui almeno il 10% svolti; zuccheri
residui: minimo 50 g/litro; acidità totale minima: 4,5 per
mille; estratto secco netto minimo: 25 per
mille.
Articolo 7. Nella designazione e
presentazione dei vini a denominazione diorigine
controllata "Casorzo" o "Malvasia di Casorzo" è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi
gli aggettivi: superiore, riserva, extra, fine, scelto,
selezionato e similari.
E' altresì vietato
l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento
a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona
delimitata nel precedente art. 3.
E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato
laudativo e non tendenti a trarre in inganno
l'acquirente.
I vini di cui all'art. 2, qualora
confezionati in recipienti di capacità inferiore a 60 litri
debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di
forma tradizionale delle capacità di litri 0,375, litri 0,75,
litri 1 e litri 1,5. Le bottiglie di cui trattasi debbono
essere chiuse con tappo di sughero. raso o con tappo a
fungo.