Riconoscimento della denominazione d'origine
controllata del vino
"Grignolino del Monferrato Casalese"
ed approvazione del
relativo disciplinare di produzione.
Articolo 1. La denominazione di
origine controllata "Grignolino del Monferrato Casalese " è
riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2. Il vino "Grignolino
del Monferrato Casalese" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal vitigno
Grignolino. Possono concorrere alla produzione di detto
vino le uve provenienti dal vitigno Freisa presenti nei
vigneti fino a un massimo del 10 %.
Articolo 3. Le uve devono
essere prodotte nella zona del Monferrato Casalese idonea a
conseguire produzioni con caratteristiche previste dal
presente disciplinare di produzione. Tale zona comprende i
seguenti territori comunali della provincia di
Alessandria: AlfianoNatta, Altavilla Monferrato,
Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato (esclusa la
parte sulla riva sinistra del Po), Castelletto Merli, Cella
Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo (esclusa la parte
sulla riva sinistra del Po), Conzano, Cuccaro Monferrato,
Frassinello Monferrato, Gabiano, Mombello Monferrato,
Montecestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo,
Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, PonzanoMonferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San
Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello,
Terruggia, Treville, Vignale Monferrato, Villadeati,
Villamiroglio.
Articolo 4. Le condizioni ambientali
e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino
"Grignolino del Monferrato Casalese" devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e
al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i
vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti. I
sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa
massima di uva ammessa per la produzione del vino "Grignolino
del Monferrato Casalese" non deve essere superiore a q.Ii 75
per ettaro di vigneto di coltura specializzata. A detto
limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle
uve, purché la produzione non superi del 20 % il limite
medesimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere
superiore al 60%.
Articolo 5. Le operazioni
di vinificazione devono essere effettuate all'interno della
zona di produzione definita nel precedente art.
3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è consentitoche tali operazioni vengano
effettuate nell'intero territorio della provincia di
Alessandria ed è in facoltà del Ministero dell'Agricoltura e
delle Foreste, su richieste delle aziende interessate, di
consentire le operazioni di vinificazione neiterritori
delle provincepiemontesi confinanti con quella di
Alessandria a condizione che tale pratica sia già
tradizionalmente in uso presso le medesime aziende alla data
di entratain vigore del presente disciplinare. Le
uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
"Grignolino del Monferrato Casalese" una gradazione alcolica
complessiva minima naturale di gradi 10.5.
Articolo 6. Il vino "Grignolino del Monferrato Casalese"
all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche; -colore:rosso rubino chiaro, con
tendenza all'arancione per l'invecchiamento; odore: profumo
caratteristico e delicato; - sapore: asciutto, leggermente
tannico, gradevole amarognolo, con caratteristico
retrogusto; -gradazione complessiva minima: gradi
11 ; - acidità totale minima: 5,5 per mille; -
estratto secco netto minimo: 19per mille. E' in
facoltà del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto secco
netto.
Articolo 7. Alla denominazione di cui
all'art. 1è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione ivi compresi gli aggettivi "superiore",
"extra", "fine", "scelto", "selezionato", "classico" e
similari. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il
vino "Grignolino del Monferrato Casalese" può figurare
l'indicazione dell'annata di produzione purché veritiera e
documentabile. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi, non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di
indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e
località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3
e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
così qualificato è stato ottenuto.
Articolo 8. Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Grignolino del Monferrato Casalese" vini che non
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione, è punito a norma
dell'art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930