Riconoscimento della denominazione d'origine
controllata del vino
"Grignolino d'Asti"
ed approvazione del
relativo disciplinare di produzione.
Articolo 1. La
denominazione di origine controllata "Grignolino d'Asti" e'
riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2. Il vino "Grignolino d'Asti" deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal
vitigno Grignolino. Possono concorrere alla produzione di
detto vino le uve provenienti dal vitigno Freisa nei vigneti
fino ad un massimo del 10 %.
Articolo 3. Le uve devono
essere prodotte in quelle zone dell'astigiano più idonee a
garantire al vino le caratteristiche e i pregi previsti dal
presente disciplinare e precisamente nell'intero territorio
dei seguenti comuni: Agliano, Antignano, Asti, Azzano,
Belveglio, Calliano, Casorzo, Castagnole Lanze, Castagnole
M.to, Castell'Alfero, Castello d'Annone, Castelnuovo Calcea,
Cerro Tanaro, Castiglione, Costigliole, Grana, Grazzano,
Isola, Moncalvo, Montaldo Scarampi, Montemagno, Mombercelli,
Montegrosso, Mongardino, Penango, Portacomaro, Refrancore,
Revigliasco, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Scurzolengo,
Tonco, Viarigi, Vigliano e Vinchio.
Articolo 4. Le
condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino " Grignolino d'Asti " devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve
ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura ed orientamento adatti. I sesti di
impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E'
vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva
ammessa per la produzione del vino "Grignolino d'Asti" non
deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di vigneto in
coltura specializzata. A detto limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata
attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la
produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa
massima delle uve in vino non deve essere superiore al
65%.
Articolo 5. Le operazioni di vinificazione devono
essere effettuate nella zona delimitata dall' art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate
nell'intero territorio della provincia di Asti, ed inoltre e'
in facoltà del Ministro per l'Industria e le Foreste, su
richiesta delle aziende interessate, di consentire le
operazioni di vinificazione nel territorio delle province
piemontesi confinanti con quella di Asti a condizione che tale
pratica sia già tradizionalmente in uso presso le medesime
alla data di entrata in vigore del presente disciplinare.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino " Grignolino d'Asti " una gradazione alcolica complessiva
minima naturale di gradi 10,50.
Articolo 6. Il vino
"Grignolino d'Asti" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche. colore: rosso
rubino più o meno intenso con tendenza ad una tonalità
arancione se invecchiato; odore: profumo caratteristico e
delicato; sapore asciutto, leggermente tannico,
gradevolmente e amarognolo con persistente
retrogusto; gradazione alcolica minima complessiva.: gradi
11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto
secco netto minimo: 19 per mille. E in facoltà del Ministro
per l'Agricoltura e le Foreste, con proprio decreto, di
modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale
e l'estratto secco netto.
Articolo 7. Alla denominazione di
cui all'art. 1 e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva
ivi compresi gli aggettivi: "superiore", "extra", "fine",
"scelto", "selezionato" e similari. Sulle bottiglie o
altri recipienti contenenti il vino "Grignolino d'Asti" può
figurare l'indicazione dell'annata di produzione purché
veritiera e documentabile. E' tuttavia consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,
marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito
altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che
facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e
località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3
e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino
cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Articolo 8. Chiunque
produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo con la denominazione di origine controllata
"Grignolino d'Asti" vini che non rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione, e' punito a norma dell'art. 28 del D.P.R. 12
luglio 1963, n. 930.