Disciplinare di produzione dei vini a Doc

"Erbaluce di Caluso" o "Caluso"

(decreto 25/6/98)


Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" è riservata ai vini delle tipologie: tranquillo, spumante e passito che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
La denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" deve essere prodotta con uve provenienti dai vigneti composti esclusivamente dal vitigno Erbaluce.

Articolo 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini di qui all’art. 1 comprende l’intero territorio dei seguenti comuni:
Provincia di Torino: Caluso, Agliè, Azzeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Candia, Canavese, Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalengo, Orio Canavese, Romano Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa, Piverone, Scarmagnano, Settimo Rottaro, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Strambino, Vestignè, Vialfrè, Villareggia, Vische;
Provincia di Vercelli: Moncrivello;
Provincia di Biella: Roppolo, Viverone, Zimone.

Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" devono essere quelle tradizionali della zona o comunque a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, di origine morenica.
Qualora in un vigneto siano coltivate viti di vitigni diversi, va iscritta nel predetto albo soltanto la porzione di superficie vitata effettivamente coltivata con viti del vitigno "Erbaluce".
I sistemi di impianto, le forme di allevamento e di potatuta devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 non deve essere superiore a Kg. 12.000 per ettaro.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi; oltre il detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa massima delle uve fresche in vino finito non deve essere superiore a 70%.
Qualora tale resa supera la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa massima delle uve in vino dopo l’appassimento, per la tipologia passito non deve essere superiore al 35%.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.

Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.
Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento, obbligatorio per la tipologia passito, devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.
Le operazioni di spumantizzazione e del relativo imbottigliamento devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio della regione Piemonte.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di consentire che tali operazioni di vinificazione e di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini alla zona di produzione, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino, da almeno dieci anni prima dell’entrata in vigore del DPR 12 luglio 1963, n. 930, le operazioni predette, con metodi tradizionali in uso nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione o all’appassimento dei vini di cui all’art. 1 devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10% e del 9,5% per la tipologia spumante.
Il periodo di appassimento delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" passito o "Caluso" deve protrarsi fino al 1° febbraio dell’anno successivo alla vendemmia.
Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" passito o "Caluso" passito devono essere osservate le seguenti condizioni: l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad un’appassimento che deve essere protratto fino ad avere un contenuto zuccherino non inferiore al 29%.
Il vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" passito o "Caluso" passito può essere immesso al consumo solo dopo quattro anni di invecchiamento a decorre dal 1° novembre successivo alla vendemmia.
Il vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce dei Caluso" passito o "Caluso" passito può fregiarsi della menzione "riserva" solo dopo i cinque anni di invecchiamento a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia.
E’ ammesso il taglio dei vini di diverse annate nel limite globale del 15%, l’85% deve corrispondere all’annata dichiarata in etichetta.

Articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Il vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" spumante o "Caluso" spumante all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Il vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" passito o "Caluso" passito all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
E’ facoltà del ministero delle politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Articolo 7.
Alla denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione o menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "superiore", "riserva speciale", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.
Sulle bottiglie deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

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