DPR 3 maggio 1974.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino

"Dolcetto di Diano d'Alba"


Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
Il vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno "Dolcetto".

Articolo 3.
La zona di produzione del vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" comprende l'intero territorio del comune di Diano d'Alba.

Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, esclusi quelli di fondovalle o pianeggianti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni forma di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovra' superare 80 q.li. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
L'eventuale eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.

La Regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate entro i limiti territoriali della zona di produzione delimitata nell'articolo 3.
E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Cuneo sentito di volta in volta il parere della camera di commercio di Cuneo anche in ordine alla tradizionalita' di tali operazioni al di fuori della zona delimitata nell'articolo 3.
Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve e mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'articolo 3 del presente disciplinare, vinificandoli secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel primo comma.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Articolo 6.
Il vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino; odore: vinoso, gradevolmente caratteristico;
sapore: asciutto, gradevolmente ammandorlato, di moderata acidita', di
buon corpo, armonico; gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50;
acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

Articolo 7.
Il vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" che provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a gradi 12 e venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di gradi 12,50 qualora venga invecchiato per almeno un anno a partire dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve, puo' portare in etichetta la menzione "Superiore".

Articolo 8.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" in vista della vendita devono essere di forma bordolese, borgognona e similari, oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purche' veritiera e documentabile;
tale indicazione e' sempre obbligatoria per il tipo "Superiore".

Articolo 9.
Alla denominazione di cui all'articolo 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a frazioni, aree e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto,purche' le unita geografiche cui viene fatto riferimento siano individuabili attraverso specifiche delimitazioni effettuate dall'amministrazione comunale.

Articolo 10.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba", vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, e' punito a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

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